Regolamento
Art. 132
Abrogato107 / 162Provviste in economia.
In vigore dal 24 apr 1986 al 7 nov 2001
Le provviste in economia di cui al capitolo III del presente
titolo sono eseguite:
a) previa acquisizione di preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione delle provviste, i relativi prezzi,
le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di
ritardo o di mancata esecuzione e l'obbligo del fornitore di
uniformarsi, a sua cura e spesa, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché ai capitolati vigenti in materia;
b) senza le formalità di cui alla lettera precedente a)
e fino all'importo di L. 3.000.000, quando si tratti di acquisti di materiali pronti in commercio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-05;1077#art-r-132