Art. 9 · Qualifiche dirigenziali
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 9

9 / 72

Qualifiche dirigenziali

In vigore dal 15 giu 1976
Le qualifiche corrispondenti ai tre livelli dirigenziali di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono denominate, a partire dalla più elevata, "dirigente generale", "dirigente superiore" e "dirigente". La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli enti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975 in applicazione dell' della sud della legge, rispettivamente: nelle tre qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" presso gli enti dichiarati di alto rilievo; nelle due qualifiche di "dirigente" e "dirigente superiore" presso gli enti dichiarati di notevole rilievo; nella qualifica di "dirigente" presso gli enti dichiarati di normale rilievo. I dirigenti sovraintendono ad unità organiche, assumendo la responsabilità degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti stabiliti, per ogni qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei principi contenuti nell'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1). Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura proporzionale alle rispettive dotazioni organiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-9