Art. 70 · Personale a contratto
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 70

70 / 72

Personale a contratto

In vigore dal 15 giu 1976
Il contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell', commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 è determinato dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nei limiti del 5% della dotazione organica complessiva di ciascun ente. Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale. Il trattamento economico del personale a contratto è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed è equiparato, secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-70