Art. 4 · Ruolo tecnico-amministrativo
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 4

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Ruolo tecnico-amministrativo

In vigore dal 15 giu 1976
Gli enti la cui attività sia di natura prevalentemente tecnica e che, al fine di contenere il fabbisogno di personale, si avvalgano dei singoli dipendenti sia per mansioni amministrative sia per mansioni tecniche possono, qualora sussistano le condizioni previste dall', comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, istituire il ruolo unificato tecnico-amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-4