Art. 30 · Altre competenze
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 30

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Altre competenze

In vigore dal 15 giu 1976
Le indennità previste o derivanti da norme di legge in relazione alla peculiarità o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalità al personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo, per la reperibilità sia notturna che diurna, per compensare gli interventi urgenti per emergenze non prevedibili. Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con più di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1. Le competenze professionali corrisposte per l'attività prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del 90% ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono l'attività professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate.
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