Art. 2 · Permessi retribuiti
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 2

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Permessi retribuiti

In vigore dal 15 giu 1976
Il personale ha diritto - in ogni anno solare - ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni: per matrimonio: quindici giorni; per malattia e cure: fino a trenta giorni; per partecipazioni a concorsi o esami: fino a quindici giorni. Il personale ha diritto altresì ai congedi straordinari previsti da specifiche disposizioni di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-2