Art. 1
1 / 2In vigore dal 8 set 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;
Visto il telegramma del 30 marzo 1976 con cui il rettore dell'Università di Roma comunica che il posto suddetto è vacante fin dall'assegnazione;
Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica n. 910 del 21 agosto 1971 alla cattedra di storia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è recuperato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-18;565#art-1