Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 giu 1976
A decorrere dal 1 gennaio 1976 negli opifici e stabilimenti in cui si effettuano due turni giornalieri di lavoro la durata settimanale del lavoro ordinario è stabilita in 38 ore. A decorrere dalla stessa data, negli opifici e stabilimenti presso i quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, la durata settimanale del lavoro ordinario è stabilita in 36 ore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;271#art-5