Art. 2
2 / 4In vigore dal 6 ott 1976
Gli articoli 275, 417 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono modificati come segue:
Art. 275 - il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Tale dimostrazione deve indicare distintamente:
a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;
b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;
d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;
e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;
f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge.
La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera f) da un raffronto dello stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio".
Art. 417 - il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge, il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti accertano che:
1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli articoli 327 e 409 del presente regolamento;
2) le firme dei funzionari ordinatori e di quelli degli organi di riscontro siano conformi alle firme autografe comunicate ai predetti ufficiali pagatori;
3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina secondo le prescrizioni vigenti;
4) la trasmissione dei titoli stessi sia avvenuta nei modi prescritti dal presente regolamento".
Art. 484 - sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei soli casi di smarrimento, distruzione e manomissione dei pacchi, dopo che essi siano stati confezionati e consegnati alla posta ai sensi del precedente art. 482, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria può rivolgere domanda di rimborso alla Direzione generale del debito pubblico documentando lo smarrimento, la distruzione e la manomissione dei pacchi, nonché l'avvenuto pagamento dei titoli e degli altri valori dei quali si chiede il rimborso, in base al verbale di cui al precedente art. 482 ed al relativo allegato.
La Direzione generale del debito pubblico, eseguiti gli accertamenti del caso, dispone il rimborso degli importi pagati per conto dello Stato.
Le deficienze quantitative riscontrate nei titoli e nei valori, nel caso di pacchi arrivati integri a destinazione, restano a carico dello istituto incaricato del servizio di tesoreria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;656#art-2