Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657; Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, che ha aggiunto alla tabella, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la voce n. 43; Considerata l'opportunità di modificare la voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, comprendendovi gli artisti ed operai dipendenti da imprese cinematografiche e televisive; i cineoperatori, i cameraman-recording o teleoperatori da ripresa; i fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico La voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è così modificata: "Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameraman-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1976 LEONE MORO - TOROS Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 10
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