Art. 5 · Applicazione dell'etichetta e del contrassegno
Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo I

Art. 5

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Applicazione dell'etichetta e del contrassegno

In vigore dal 13 ago 1976
L'etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile, mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene o in altri modi idonei. Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-5