Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo II
Art. 21
21 / 36Processo verbale
In vigore dal 13 ago 1976
Delle operazioni di cui agli è redatto processo verbale che deve riportare, tra l'altro:
numero d'ordine del verbale;
data e luogo del prelievo;
generalità e qualifica dei funzionari che hanno effettuato il prelievo;
estremi della etichettatura sul prodotto tessile e sui documenti di accompagnamento;
nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui è stato eseguito il prelievo, nonché generalità del titolare o suo rappresentante che ha assistito al prelievo stesso;
nome o ragione sociale dell'eventuale fornitore;
numero, peso e dimensioni dei prodotti tessili prelevati e loro prezzo di vendita;
dichiarazioni del proprietario, possessore o detentore della merce, anche ad avvalersi della facoltà concessa dall', del presente regolamento;
descrizione delle operazioni eseguite a norma dell', terzo e quarto comma della legge;
dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e che è stato sottoscritto dal medesimo o che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere;
sottoscrizione dei verbalizzanti e dell'interessato, il verbale deve essere redatto in triplice originate. Un originale è consegnato al detentore della merce, un altro è trasmesso al laboratorio di analisi, insieme al campione da analizzare, il terzo originale deve essere conservato dall'autorità che ha effettuato il prelievo, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-21