Art. 21 · Processo verbale
Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo II

Art. 21

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Processo verbale

In vigore dal 13 ago 1976
Delle operazioni di cui agli è redatto processo verbale che deve riportare, tra l'altro: numero d'ordine del verbale; data e luogo del prelievo; generalità e qualifica dei funzionari che hanno effettuato il prelievo; estremi della etichettatura sul prodotto tessile e sui documenti di accompagnamento; nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui è stato eseguito il prelievo, nonché generalità del titolare o suo rappresentante che ha assistito al prelievo stesso; nome o ragione sociale dell'eventuale fornitore; numero, peso e dimensioni dei prodotti tessili prelevati e loro prezzo di vendita; dichiarazioni del proprietario, possessore o detentore della merce, anche ad avvalersi della facoltà concessa dall', del presente regolamento; descrizione delle operazioni eseguite a norma dell', terzo e quarto comma della legge; dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e che è stato sottoscritto dal medesimo o che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere; sottoscrizione dei verbalizzanti e dell'interessato, il verbale deve essere redatto in triplice originate. Un originale è consegnato al detentore della merce, un altro è trasmesso al laboratorio di analisi, insieme al campione da analizzare, il terzo originale deve essere conservato dall'autorità che ha effettuato il prelievo, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-21