Art. 18 · Prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi
Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo II

Art. 18

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Prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi

In vigore dal 13 ago 1976
Per le analisi necessarie per determinare la loro conformità alle disposizioni della legge, i prodotti tessili sono di regola prelevati in un unico esemplare, con le modalità previste nel presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-18