Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo II
Art. 17
17 / 36Ispezioni e prelievi
In vigore dal 13 ago 1976
I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria e degli enti di cui al precedente possono procedere a ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l'attività imprenditoriale o commerciale, per accertare l'osservanza delle disposizioni sancite dalla legge e dal presente regolamento.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di prelevamento campioni i funzionari predetti possono richiedere l'assistenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-17