Art. 28 · Personale

Art. 28

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Personale

In vigore dal 29 apr 1976
Per tutte le attività previste dalla legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dal presente provvedimento gli organi giudiziari e gli uffici elettorali si avvalgono del personale in servizio negli uffici giudiziari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-28