Art. 28
28 / 31Personale
In vigore dal 29 apr 1976
Per tutte le attività previste dalla legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dal presente provvedimento gli organi giudiziari e gli uffici elettorali si avvalgono del personale in servizio negli uffici giudiziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-28