Art. 27
27 / 31Verbali
In vigore dal 29 apr 1976
I verbali di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale centrale sono redatti in triplice esemplare.
Un esemplare del verbale unitamente al materiale relativo alle operazioni svolte è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, un secondo è inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un altro è conservato nella cancelleria della Corte di cassazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-27