Art. 26
26 / 31Compiti dell'ufficio elettorale centrale
In vigore dal 29 apr 1976
L'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione provvede alle operazioni di votazione e relativo scrutinio in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Esaurite dette operazioni, l'ufficio prende in esame i risultati delle votazioni presso tutti gli altri uffici elettorali, accerta il numero complessivo dei votanti, decide su tutte le contestazioni che attengono sia alle operazioni elettorali che alla validità delle schede e dei voti e provvede all'assegnazione dei seggi in conformità dell' della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695.
Ai fini suddetti può richiedere agli uffici giudiziari presso i quali sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.
Qualora più liste abbiano ottenuto pari quoziente nelle cifre intere e decimali, l'ufficio elettorale centrale provvede all'assegnazione del seggio mediante sorteggio, ove necessario, tra le liste stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-26