Art. 2
2 / 31Pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni
In vigore dal 29 apr 1976
Il provvedimento di convocazione delle elezioni è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dal giorno della pubblicazione decorre il termine previsto dall', comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-2