Art. 2 · Pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni

Art. 2

2 / 31

Pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni

In vigore dal 29 apr 1976
Il provvedimento di convocazione delle elezioni è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dal giorno della pubblicazione decorre il termine previsto dall', comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-2