Art. 18 · Sospensione e chiusura delle votazioni

Art. 18

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Sospensione e chiusura delle votazioni

In vigore dal 29 apr 1976
Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 20 del primo giorno hanno votato, il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo provvedendo a sigillare l'urna ed a chiudere la lista degli elettori e le schede non utilizzate in plico sigillato. Successivamente provvede alla chiusura della sala in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta di ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede quindi a chiudere saldamente la porta dall'esterno, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Il giorno successivo, dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori. Le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in plico sigillato e immediatamente depositate nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui è costituito l'ufficio elettorale.
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