Art. 13 · Schede per le votazioni

Art. 13

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Schede per le votazioni

In vigore dal 29 apr 1976
Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'istituto Poligrafico dello Stato in conformità del modello annesso al presente decreto. Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al presidente della Corte di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima della data delle votazioni. I presidenti delle corti di appello trasmettono le schede occorrenti per le votazioni in congruo numero ai presidenti dei tribunali, i quali le pongono a disposizione degli uffici elettorali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-12;89#art-13