Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 8 apr 1976
La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali. Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-24