Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 8 apr 1976
Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuto un importo pari a L. 200. Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere un importo pari a L. 200.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-20