Art. 19
19 / 28In vigore dal 8 apr 1976
A ciascuna conversazione interurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa interurbana, la tariffa di L. 75.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-19