Art. 21
21 / 23Personale di segreteria
In vigore dal 15 giu 1976
Alle esigenze di servizio dell'ufficio di segreteria, fermo il contingente stabilito dalle norme vigenti, si provvede con personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Per le esigenze dell'ufficio, possono, altresì, essere destinati a prestare servizio presso la segreteria del Consiglio superiore impiegati già dipendenti da enti pubblici e assegnati alla amministrazione statale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nei limiti di un contingente di cinque unità.
I singoli provvedimenti sono disposti a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-21