Art. 19
19 / 23Compiti del segretario generale
In vigore dal 15 giu 1976
Il segretario generale soprintende agli uffici del Consiglio superiore; provvede alla preparazione e alla raccolta degli elementi necessari per la prima istruzione degli affari da portare alla cognizione dell'adunanza generale o di quelle congiunte prima della nomina del relatore; cura i rapporti con gli Organi esterni; redige il verbale dell'adunanza generale o di quella congiunta; ha la direzione del bollettino del Consiglio superiore ed esercita le altre funzioni attinenti all'organizzazione dello stesso Consiglio che gli sono attribuite dal Presidente del Consiglio superiore.
Il segretario generale provvede, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'impegno ed alla erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio superiore, con esclusione degli impegni relativi a spese per incarichi di studio o di ricerca, missioni all'estero e relazioni pubbliche che sono devoluti al Presidente del Consiglio superiore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-19