Art. 17 · Pareri e loro pubblicità

Art. 17

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Pareri e loro pubblicità

In vigore dal 15 giu 1976
Il parere dell'adunanza generale, dell'adunanza congiunta e dell'adunanza di sezione deve contenere l'esposizione delle circostanze di fatto, la motivazione e il dispositivo ed è immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è altresì trasmesso, a richiesta dei membri che lo hanno espresso, il parere di minoranza. I pareri sono pubblicati nel bollettino del Consiglio superiore, redatto a cura della segreteria. Il Presidente del Consiglio superiore stabilisce, di volta in volta, gli argomenti dichiarati riservati e per i quali i membri del Consiglio e il personale di segreteria sono tenuti al segreto. I pareri resi sui predetti argomenti non possono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Consiglio. Il bollettino contiene anche periodiche relazioni sulla attività del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-17