Art. 16 · Modalità di votazione

Art. 16

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Modalità di votazione

In vigore dal 15 giu 1976
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; la votazione, che può essere preceduta da dichiarazione di voto, avviene per appello nominale. Qualora sia richiesto da 1/4 dei membri partecipanti alla seduta, la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-16