Art. 16
16 / 23Modalità di votazione
In vigore dal 15 giu 1976
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; la votazione, che può essere preceduta da dichiarazione di voto, avviene per appello nominale.
Qualora sia richiesto da 1/4 dei membri partecipanti alla seduta, la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-16