Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 giu 1976
N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la "Fondazione 8 gennaio 1930", in Roma, viene dichiarata estinta e i residui beni devoluti a favore dell'"Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito", in Roma. Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 81
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-02;304#art-1