Art. 8 · Assemblea ordinaria
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 8

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Assemblea ordinaria

In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea ordinaria almeno due volte l'anno. L'assemblea è convocata dal presidente dell'Ente mediante avviso raccomandato spedito ai singoli componenti, presso la sede dei rispettivi ordini di appartenenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare. La seconda convocazione può essere stabilita con inizio ad un'ora di distanza dalla prima e può essere comunicata con lo stesso avviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-8