Art. 32
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo IV

Art. 32

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In vigore dal 21 mag 1976
Sono abrogate sutte le disposizioni contenute nel precedente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719. Il presente statuto avrà efficacia fino all'entrata in vigore dello statuto da emanarsi in attuazione dell' della legge 20 marzo 1975, n. 70. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale TOROS
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