Art. 3 · Iscrizione all'Ente
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo I

Art. 3

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Iscrizione all'Ente

In vigore dal 21 mag 1976
Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, tutti gli iscritti agli albi professionali dei farmacisti. Il contributo per la gestione dell'assicurazione malattia non è dovuto da coloro che dimostrino di godere di altra forma assicurativa obbligatoria. L'iscrizione all'albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione. La morosità nel pagamento dei contributi produce gli stessi effetti di quella relativa al pagamento dei contributi dovuti all'ordine dei farmacisti, ai sensi dell', lettera f), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
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