Art. 23 · Del patrimonio dell'Ente
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo III

Art. 23

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Del patrimonio dell'Ente

In vigore dal 21 mag 1976
Il patrimonio dell'Ente è costituito: 1) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti e per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Ente; 2) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-23