Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 15
15 / 32Delle riunioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio è convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, con avviso spedito per raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
Può essere convocato in qualunque momento, su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti o su richiesta del collegio sindacale per la materia di sua competenza.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei membri compreso il presidente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
I verbali del consiglio sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-15