Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti riconosciuta giuridicamente col regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, con il quale la Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti assunse la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti e veniva approvato il nuovo statuto; Vista la deliberazione assunta dal consiglio nazionale dei farmacisti in data 24-25 giugno 1972, con la quale veniva approvato il testo del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, successivamente modificato con le deliberazioni del 7 luglio 1974 e del 24 maggio 1975; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti composto di 32 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1976 LEONE TOROS Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 44
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