Art. 2
2 / 12Natura dei danni
In vigore dal 6 feb 1977
L'indennizzo spetta per danni derivanti da asportazione, distruzione, perdita, danneggiamento, sequestro ed ogni altro atto di sottrazione della libera disponibilità dei beni, nonché per abbandono cui il personale sia stato costretto, in conseguenza di disordini, fatti bellici ed eventi connessi con la sua posizione all'estero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-2