Art. 19
19 / 26Pluralità di rapporti di lavoro
In vigore dal 1 apr 1976
Qualora per un iscritto risultino instaurati più rapporti di lavoro con qualifica di dirigente di azienda industriale, ciascuna azienda dovrà versare i contributi commisurati alla retribuzione globale di fatto corrisposta.
Qualora la somma delle retribuzioni corrisposte dalle singole aziende sia inferiore al minimale o superiore al massimale, ciascuna azienda deve versare, in proporzione della retribuzione rispettivamente corrisposta, contributi così commisurati che la loro somma globale sia rispettivamente non inferiore al minimale e non superiore al massimale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-19