Art. 18
18 / 26Assegno per disoccupazione tecnologica
In vigore dal 1 apr 1976
Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di assegno ai lavoratori anziani licenziati, ai dirigenti dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all' della legge 5 novembre 1968, n. 1115, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini, o 52 anni se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva, è dovuto, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° anno se donne.
L'assegno di cui al comma precedente non può avere decorrenza anteriore al 1 aprile 1973 e non è cumulabile nè con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno se donne.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-18