Art. 17 · Periodicità del pagamento delle pensioni

Art. 17

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Periodicità del pagamento delle pensioni

In vigore dal 1 apr 1976
Le pensioni sono corrisposte in 13 mensilità di cui 12 anticipate; la tredicesima è corrisposta unitamente alla mensilità del mese di dicembre. In caso di inizio o di cessazione del godimento della prestazione nel corso dell'anno, la tredicesima è corrisposta in proporzione al numero delle mensilità maturate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-17