Art. 17
17 / 26Periodicità del pagamento delle pensioni
In vigore dal 1 apr 1976
Le pensioni sono corrisposte in 13 mensilità di cui 12 anticipate; la tredicesima è corrisposta unitamente alla mensilità del mese di dicembre.
In caso di inizio o di cessazione del godimento della prestazione nel corso dell'anno, la tredicesima è corrisposta in proporzione al numero delle mensilità maturate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-08;58#art-17