Art. 24
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 24

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In vigore dal 16 feb 1976
Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato anteriormente al 1 gennaio 1973 dagli impiegati di cui all', secondo comma, del presente regolamento in altre amministrazioni o ruoli speciali del Ministero delle finanze, viene riconosciuto per intero, ai fini della liquidazione dell'indennità di cui all', n. 1), a condizione che gli impiegati stessi non abbiano percepito, per tale servizio, la relativa indennità da altri fondi di previdenza. Il Ministro per le finanze VISENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;857#art-rae-24