Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 22
22 / 24In vigore dal 16 feb 1976
I componenti elettivi del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori fin tanto che non saranno effettuate le elezioni, sono nominati con decreto del Ministro per le finanze su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative nell'ambito dell'amministrazione delle finanze, che a tale scopo indicheranno ciascuna una terna di nominativi per ogni componente elettivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;857#art-rae-22