Art. 10
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 10

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In vigore dal 16 feb 1976
Le domande di sovvenzione, corredate dai documenti probatori, possono essere inoltrate al consiglio di amministrazione o direttamente o per il tramite del capo dell'ufficio presso cui l'iscritto presta servizio. Le sovvenzioni previste ai numeri 3) e 4) dell', vengono concesse immediatamente nella misura fissa, stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo, secondo le disponibilità di cui al precedente , lettera b), su apposita istanza, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, presentata dagli interessati direttamente al consiglio di amministrazione. Nel caso di decesso dell'iscritto la predetta sovvenzione è corrisposta, in ordine di precedenza, ai superstiti indicati nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;857#art-rae-10