Art. 20
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 20

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In vigore dal 16 feb 1976
Per provvedere al pagamento delle indennità, delle sovvenzioni e delle spese di amministrazione, sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza, ai quali, in relazione alle esigenze anzidette, affluiranno i fondi prelevati con mandati dal conto corrente tenuto presso la Cassa depositi e prestiti. I pagamenti sopra indicati a favore degli aventi diritto vengono effettuati, a mezzo di assegni postali o bancari non trasferibili intestati agli stessi, per il tramite del titolare dell'ufficio imposte dirette nel cui distretto risiede o risiedono gli interessati. Nelle città sedi di più uffici il pagamento avviene per il tramite del titolare del 1° ufficio. Le relative ricevute devono essere controfirmate dal predetto titolare e trasmesse immediatamente all'amministrazione del fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-20