Art. 15
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 15

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In vigore dal 16 feb 1976
Il collegio dei revisori è composto: a) da un dirigente superiore o da un primo dirigente della amministrazione periferica delle imposte dirette iscritto al fondo, che ne assume le funzioni di presidente; b) da due revisori effettivi e due supplenti che siano iscritti al fondo. Il collegio dei revisori è eletto con le stesse modalità previste per le elezioni dei rappresentanti di cui al punto 4) del precedente . I revisori sono nominati, nell'ordine dei voti di preferenza riportati, revisori effettivi e supplenti. Tutti i componenti del collegio dei revisori devono essere residenti a Roma ed avere almeno tre anni di effettivo servizio nell'amministrazione delle finanze, durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-15