Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 13
13 / 24In vigore dal 16 feb 1976
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo.
Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'.
Nei casi di particolare comprovata urgenza il presidente può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all', n. 1), disponendo il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; può provvedere, anche, su proposta di quattro componenti del consiglio, al pagamento in misura pari al minimo delle sovvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'.
Il presidente provvede, altresì, con carattere di urgenza, al pagamento delle sovvenzioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'.
Dei provvedimenti adottati nei casi previsti dai due commi precedenti, il presidente è tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza, ai fini della ratifica.
Il presidente, entro il mese di giugno di ogni anno, deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il rendiconto consuntivo della gestione del fondo dell'esercizio scaduto, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale.
Tutte le attribuzioni del presidente sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di questo ultimo, dal consigliere eletto dal consiglio di amministrazione del fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-13