Art. 5
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 5

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In vigore dal 16 feb 1976
L'indennità di cui all', n. 1), è corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo, considerando anche i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione, salvo quanto disposto dal successivo , prestato nelle amministrazioni e nei ruoli speciali indicati nel precedente . La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione di sei mesi o inferiore. A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura dell'indennità si ottiene moltiplicando il numero degli anni di servizio per il coefficiente, calcolato per ogni quinquennio, risultante dal rapporto tra l'ammontare complessivo delle disponibilità di cui al punto a) dell' riferite allo stesso quinquennio e la somma degli anni di servizio maturati dagli iscritti, che presumibilmente cesseranno dal servizio nel quinquennio medesimo. Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità venga riassunto presso una delle amministrazioni o ruoli speciali indicati nell', la misura dell'indennità, all'atto in cui si verificheranno le condizioni di cui all', n. 1), sarà determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione. Agli iscritti al fondo, che vengono dispensati dal servizio per motivi di salute senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura dell'indennità è aumentata del 50%. Ai superstiti degli iscritti al fondo deceduti in attività di servizio, prima di aver compiuto 40 anni di servizio presso una delle amministrazioni e ruoli speciali indicati nel precedente , l'indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità. Il beneficio di cui al comma precedente è concesso in ordine di precedenza, ai soli superstiti indicati nei punti 1), 2) e 3) del successivo .
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