Art. 4
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 4

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In vigore dal 16 feb 1976
Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue: a) il 90% è destinato alla liquidazione delle indennità di cui al n. 1) dell'; b) il 4% è destinato all'erogazione delle sovvenzioni di cui al n. 2) dell'; c) il 5% è destinato a costituire un fondo di riserva necessario a garantire la liquidazione delle indennità di cui al n. 1) dell', qualora le entrate ordinarie destinate a tale scopo non siano sufficienti. L'ammontare minimo e massimo di detto fondo è determinato dal consiglio di amministrazione in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 25 per cento delle entrate previste per un quinquennio; l'eventuale eccedenza incrementerà le disponibilità di cui ai punti a) e b); d) l'1% è destinato a sostenere le spese inerenti l'amministrazione del fondo, il funzionamento della segreteria, i servizi di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite nonché le spese straordinarie ed occasionali. Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui ai precedenti punti a), b) e d), sono destinate al fondo di riserva; nel caso in cui questo abbia già raggiunto il limite massimo stabilito, le anzidette somme vanno ad incrementare le entrate dell'esercizio successivo.
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