Art. 23
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 23

23 / 24
In vigore dal 16 feb 1976
La misura dell'indennità di cui al n. 1) dell' per coloro che sono cessati dal servizio nel corso dell'anno 1973 o per i loro superstiti, sarà determinata dividendo l'ammontare delle somme di cui alle lettere a), b) e d) dell' per il numero complessivo degli anni di servizio, valutati ai sensi dell', primo comma, di detto personale e moltiplicando il relativo quoziente per gli anni di servizio di ciascun iscritto. L'importo della detta indennità non può comunque essere superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di liquidazione dell'indennità, previsti dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-23