Art. 20
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 20

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In vigore dal 16 feb 1976
Per provvedere al pagamento delle indennità, delle sovvenzioni e delle spese di amministrazione, sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza, ai quali, in relazione alle esigenze anzidette, affluiranno i fondi prelevati con mandati dal conto corrente tenuto presso la Cassa depositi e prestiti. I pagamenti sopraindicati vengono effettuati, a mezzo di assegni postali o bancari non trasferibili intestati agli aventi diritto: 1) a favore del personale periferico, per il tramite del titolare dell'intendenza di finanza, nella cui provincia risiede l'iscritto; 2) a favore del personale dell'amministrazione centrale, per il tramite del cassiere del Ministero delle finanze. Le ricevute degli interessati devono essere controfirmate, secondo i casi innanzi specificati, dagli intendenti di finanza o dal cassiere del Ministero delle finanze e trasmesse immediatamente all'amministrazione del fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-20