Art. 17
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 17

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In vigore dal 16 feb 1976
L'esercizio finanziario del fondo di previdenza ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-17