Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 16
16 / 24In vigore dal 16 feb 1976
Il collegio dei revisori provvede alla revisione della contabilità del fondo ed alla compilazione, alla fine di ogni esercizio finanziario, della relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo.
Il presidente o, in sua vece, uno dei componenti del collegio ha facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
II collegio dei revisori deve intervenire, senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell', è esaminato il rendiconto consuntivo della gestione del fondo.
Di ogni riunione del collegio dei revisori deve essere redatto processo verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio stesso e sottoscritto dai componenti.
I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
I risultati di detti accertamenti devono essere riportati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-16